4 Il regime patrimoniale del matrimonio può o deve essere registrato?
4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?
Sì. Dal 15 marzo 2014 esiste il Registro Nazionale delle convenzioni matrimoniali e delle convenzioni tra partner (in appresso: il Registro).
4.2. Quali documenti vi sono registrati? Quali dati vi sono registrati?
Il Registro contiene i seguenti dati:
- l’indicazione dell’esistenza della convenzione;
- il nome, il cognome (e il cognome da nubile) e la data e il luogo di nascita delle parti contraenti, nonché i nomi e i cognomi da nubile delle madri;
- il numero identificativo e la data dell’atto pubblico /la data della scrittura privata controfirmata da un avvocato che riporta la convenzione;
- il nome e la sede del notaio, il numero identificativo e la data di registrazione;
- in caso di risoluzione della convenzione, l’indicazione della risoluzione, il nome e la sede del notaio registrante, il numero identificativo e la data di registrazione.
(Articolo 36/K della legge XLV del 2008 su talune procedure notarili non contenziose).
4.3. Come e a chi è consentito l’accesso ai dati contenuti nel registro?
Chiunque abbia un interesse legittimo ha il diritto di chiedere informazioni sull’esistenza della convenzione e di prendere nota delle relative informazioni per i propri scopi. La richiesta - che è soggetta al pagamento di diritti – può essere presentata presso qualsiasi notaio ungherese. Il notaio può dare informazioni concernenti l’esistenza della convenzione se il richiedente fornisce i dati di una delle parti contraenti (vedi 4.2.) e se il richiedente stesso ha dimostrato di avere un interesse legittimo.
Su richiesta, il notaio consegna un certificato attestante l’esistenza o la non esistenza di una convenzione nel Registro. Le informazioni sul contenuto della convenzione possono essere fornite unicamente se una delle parti contraenti ha rilasciato un’autorizzazione scritta. Tale tipo di richiesta può essere fatta al notaio che ha registrato l’esistenza della convenzione o la sua modifica, cancellazione o cessazione. Il notaio competente per le procedure successorie effettua un’interrogazione elettronica nel Registro chiedendo se il defunto era parte a una convenzione matrimoniale. In caso di risposta affermativa, il notaio chiede che venga trasmessa la convenzione.
(Articolo 36/K (3-5) e (10) della legge XLV del 2008 su talune procedure notarili non contenziose)
4.4. Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?
Una convenzione matrimoniale è considerata efficace nei confronti di terzi se è stata inserita nel Registro o se i coniugi sono in grado di dimostrare che il terzo era, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, della convenzione e del suo contenuto.
(Articolo 4:65 (2) Codice Civile)
Salva dimostrazione del contrario, il Registro attesta con valore di autenticità l’esistenza della convenzione registrata.
(Articolo 36/H (4) della legge XLV del 2008 su talune procedure notarili non contenziose)