4 Il regime patrimoniale del matrimonio può o deve essere registrato?

Qualora alla celebrazione del matrimonio i coniugi scelgano il regime di comunione degli incrementi patrimoniali o il regime di separazione dei beni, l'ufficiale di stato civile o il notaio che celebra il matrimonio presenteranno domanda per l’iscrizione del regime nel registro dei regimi matrimoniali.

Qualora i futuri coniugi non scelgano alcun regime patrimoniale nella richiesta di celebrazione del matrimonio e non stipulino alcun accordo patrimoniale, ai loro rapporti patrimoniali si applicano le disposizioni concernenti la comunione dei beni a partire dalla data di celebrazione del matrimonio e non viene effettuata alcuna iscrizione nel registro dei beni matrimoniali.

Qualora i coniugi stipulino un accordo patrimoniale, le sue previsioni sono immesse nel registro dei beni matrimoniali su richiesta di almeno un coniuge sulla base di una domanda autenticata da un notaio.

Qualora il regime di comunione dei beni o di comunione degli incrementi patrimoniali sia annullato dal tribunale, il tribunale invia copia della sua decisione alla Camera dei Notai per l’inserimento nel registro dei beni matrimoniali.

4.1. Nel suo paese, esistono uno o più registri di proprietà coniugali? Dove?

La Repubblica di Estonia dispone di un registro dei beni matrimoniali tenuto dalla Camera dei Notai.

(Normativa estone sul registro dei beni matrimoniali)

4.2. Quali documenti vi sono registrati? Quali dati vi sono registrati?

La scheda di registro contiene le seguenti informazioni: dati personali dei coniugi, regime patrimoniale, modifiche ai diritti di proprietà dei coniugi, cancellazioni o modifiche di alcuni dati, nonché l'eventuale applicazione di legge estone o estera ai diritti di proprietà dei coniugi e i dati relativi all’accordo patrimoniale tra i coniugi.
I documenti che costituiscono i motivi della registrazione vengono conservati nel file di registro (accordi patrimoniali tra i coniugi, decisioni giudiziarie, domande di registrazione, etc.).

4.3. Come e a chi è consentito l’accesso ai dati contenuti nel registro?

Chiunque può accedere alle informazioni inserite in una scheda del registro dei beni matrimoniali e ottenere una copia stampata. L’accesso ai file di registro e la stampa dei documenti contenuti nei file possono essere concessi unicamente sulla base di un interesse giustificato.

Si presume abbiano un interesse giustificato i coniugi, i notai, gli ufficiali giudiziari, i curatori fallimentari, i tribunali e le autorità con poteri di vigilanza

Le informazioni contenute nel registro dei beni matrimoniali possono essere consultate presso gli studi notarili e sul pertinente sito web. Per l’accesso alle informazioni contenute nel registro dei beni matrimoniali da uno studio notarile viene corrisposta una tariffa ai sensi della Legge sugli onorari notarili.

4.4. Quali sono gli effetti giuridici della registrazione (validità, opponibilità)?

Qualora i coniugi apportino modifiche o pongano fine al proprio regime di comunione dei beni o al proprio regime patrimoniale (cfr. 3.1), l'atto avrà effetto legale nei confronti di terzi solo se le modifiche sono state iscritte nel registro dei beni matrimoniali o se i terzi sono a conoscenza dell’accordo patrimoniale.