2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
Ai sensi del codice civile slovacco, i coniugi godono di comproprietà indivisa del patrimonio comune, ovvero le quote di proprietà dei coniugi non sono quantificabili. Tutti i beni tangibili (mobili e immobili), i diritti e gli altri titoli patrimoniali legalmente ottenuti da uno dei coniugi durante il matrimonio sono soggetti al regime della comunione, salvo:
- i beni acquisiti per successione;
- i beni acquisiti per donazione;
- i beni che, considerata la loro natura, soddisfano le esigenze personali o la professione di un unico coniuge;
- i beni restituiti ai sensi dei regolamenti sulle restituzioni al coniuge che li possedeva prima del matrimonio o al proprietario del bene in quanto successore legittimo del proprietario originario (articolo 143 Občianskeho zákonníka (OZ) – codice civile slovacco).
2.2. Vi sono presunzioni legali per quanto concerne l’attribuzione della proprietà?
Non sussiste alcuna presunzione legale di questo tipo.
2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
Non vi è alcun obbligo di redigere un inventario dei beni.
2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
I beni inclusi nella comunione possono essere utilizzati da entrambi i coniugi, salvo se diversamente stipulato.
Inoltre, i coniugi condividono i costi sostenuti per i beni comuni, nonché il loro utilizzo o manutenzione (articolo 144 del codice civile slovacco). Se i costi sono stati sostenuti solo da un coniuge col suo patrimonio personale, questi può richiederne il rimborso in sede di divisione del patrimonio comune.
Qualora i coniugi non concordino sulla modalità di utilizzo di un bene comune o sull'attribuzione dei costi da sostenere per un bene, uno qualsiasi dei coniugi può rivolgersi al tribunale per dirimere la questione. Le questioni ordinarie relative alla comunione possono essere risolte da uno qualsiasi dei coniugi. Il termine "questione ordinaria" non è definito nel codice civile slovacco, pertanto si considerano la prassi giuridica e le circostanze del caso particolare. Secondo la prassi giuridica, ad esempio, non può essere ritenuta una questione ordinaria la stipula di un contratto di locazione, l'acquisto o la vendita di un immobile né di altri beni di valore. Per altre questioni, è necessario il consenso di entrambi i coniugi pena l'invalidità del negozio giuridico, purché l'altro coniuge o il destinatario del negozio giuridico faccia valere tale invalidità.
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
I negozi giuridici relativi al patrimonio comune riguardanti questioni ordinarie possono essere conclusi da ciascun coniuge e obbligano entrambi i coniugi in solido.
2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
In merito ai negozi giuridici relativi al patrimonio comune, entrambi i coniugi hanno diritti ed obblighi in solido. (§ 145 ods.2 OZ). Per esempio, ciascun coniuge è tenuto a pagare l’intero ammontare dei debiti relativi al patrimonio comune e i creditori hanno diritto di rivalersi su entrambi i coniugi individualmente o congiuntamente.
I coniugi agiscono in maniera indipendente al di fuori della sfera del patrimonio comune. La legge consente che il diritto del creditore di un coniuge, sorto durante il matrimonio, venga soddisfatto nel corso delle procedure di esecuzione forzata sul patrimonio comune. Quando il patrimonio comune viene in seguito diviso, ciascun coniuge deve restituire la parte del patrimonio comune utilizzata a favore del proprio patrimonio personale (§ 150 OZ) (vedasi 5.1).