2 C’è un regime patrimoniale legale del matrimonio ed in caso affermativo, cosa prevede?
2.1. Descriverne i principi generali: Quali beni rientrano nel patrimonio comune? Quali beni rientrano nei patrimoni separati dei coniugi?
La sezione 13 della legge 232/91 dispone che il matrimonio non altera l’assetto patrimoniale dei coniugi; ciascun coniuge mantiene il carattere personale degli acquisti effettuati in costanza di matrimonio. Ovviamente i coniugi possono acquisire in comproprietà, diventando quindi titolari di una quota indivisa di tali beni. In caso di annullamento o scioglimento del matrimonio nonché di separazione dei coniugi, ciascuno di costoro può far valere il suo contributo all'incremento del patrimonio dell'altro coniuge (cfr. 5.1).
Tale contributo, in base a una presunzione relativa, è pari a un terzo dell'incremento. Se il richiedente dimostra che l'entità del suo contributo è stata superiore, può ricevere un importo maggiore come compensazione da parte del tribunale per le cause familiari. L'introduzione della presunzione è uno strumento con cui il legislatore riconosce le difficoltà incontrate dal richiedente nel dimostrare il proprio contributo, spesso dopo molti anni di matrimonio. Qualora le prove presentate in tribunale non siano esaustive per determinare l'estensione di tale contributo, allora il tribunale per le cause familiari può stabilire di concedere al richiedente un terzo dell'incremento ai sensi della cennata presunzione. Qualora il richiedente rivendichi una compensazione maggiore, deve fornire prove sufficienti a dimostrazione l'entità del suo contributo.
2.3. I coniugi devono redigere un inventario dei beni? In caso affermativo, dove e come?
L'oggetto di una domanda in materia è costituito dall'incremento patrimoniale e non da un bene specifico, ai sensi della sezione 14 della legge 232/91 (cfr. 5.1). Il tribunale deve confrontare il patrimonio di ciascun coniuge al momento della celebrazione del matrimonio con quello di cui si è titolari alla separazione, al fine di determinarne l'eventuale incremento durante il matrimonio. In assenza di incremento o qualora il patrimonio di un coniuge risulti ridotto, non si applica la sezione 14 e l'altro coniuge non ha diritto ad alcunché. Alla luce di quanto sopra, è essenziale dimostrare l'effettivo incremento del patrimonio matrimoniale durante il matrimonio secondo le modalità scelte dalle parti, ovvero mediante stesura di un inventario dei beni o altri mezzi.
2.4. Chi è responsabile dell’amministrazione della proprietà? Chi ha il diritto di disporre della proprietà? Un coniuge può disporre/amministrare da solo il patrimonio o è necessario il consenso dell’altro coniuge (ad es. in caso di disposizione dell’abitazione coniugale)? Che effetto ha la mancanza di eventuale consenso sulla validità dell’atto giuridico e sull’opponibilità a terzi?
Come descritto in precedenza, la sezione 13 della legge 232/91 stabilisce che il matrimonio non influisce sull'indipendenza patrimoniale dei coniugi, i quali mantengono la natura personale dei propri beni e di quelli acquistati in costanza di matrimonio. Pertanto, ciascun coniuge amministra i propri beni.
2.5. Gli atti giuridici stipulati da un coniuge vincolano anche l’altro?
No.
2.6. Chi è responsabile dei debiti contratti durante il matrimonio? Quale patrimonio può essere usato dai creditori per soddisfare le proprie rivendicazioni?
In linea di principio, ciascun coniuge è responsabile dei propri debiti, salvo circostanze particolari. Il creditore potrà soddisfarsi soltanto sui beni del coniuge debitore.